Forme volontarie ed accordo contrattuale:
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
---|---|
Format: | Buch |
Sprache: | Italian |
Veröffentlicht: |
Napoli
Ed. scientifiche italiane
2002
|
Schriftenreihe: | Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Teoria e Storia del Diritto, Sezione di Diritto Civile e Diritto Civile Comunitario
5 |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung: | 479 S. |
ISBN: | 8849504160 |
Internformat
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adam_text | SOMMARIO
CAPITOLO PRIMO
IMPOSTAZIONE DEL PROBLEMA
Sezione prima
I
1.
del tema in esame. La forma scritta nell esperienza giuridica
romana. La celebre C.
forme volontarie come forme legali liberamente scelte. Fun¬
zione costitutiva e funzione probatoria del patto sulla forma:
la dottrina medievale ed
interpretativa della troppo rigida lettera della costituzione
giustinianea. La lenta ma sicura emersione del formalismo
volontario come espressione dell autonomia privata.
2.
vile del
mazione della loro ammissibilità in ossequio al principio di
autonomia privata e divaricazione sull effettiva configurazione
dogmatica da assegnare alle forme volontarie in funzione co¬
stitutiva. Il contrasto di opinioni circa il valore costitutivo
probatorio da attribuire, nel dubbio, alla forma convenuta.
Sezione seconda
LE FORME VOLONTARIE COME ESPRESSIONE DELLA AU¬
TONOMIA PRIVATA
3. Art. 1326,
teorica che le due disposizioni citate offrono all interprete
nel costruire la forma volontaria
470
tura della fattispecie contrattuale (allo stesso modo della forma
legale) o, piuttosto, come quid che rileva ai fini del rag¬
giungimento dell accordo. Necessità di concentrare l analisi
innanzitutto sull alt.
d ordine sistematico-dogmatico che tale norma solleva, sem¬
brando essa disporre l invalidità del successivo contratto
informe e, così, attribuire all autonomia privata il potere
d incidere sulla struttura della fattispecie contrattuale. Con¬
seguenti dubbi e necessità di un immediato approfondimento
del cennato problema, pregiudiziale rispetto alla soluzione di
tutte le possibili questioni d ordine pratico-applicativo.
4.
munis opinio,
mia privata ed espressive di un potere di costruzione della
fattispecie delegato ai privati, in via di eccezione, dal legisla¬
tore. Critica: assoluta inconfigurabilità del concetto di «de¬
lega» propugnato dall avversata dottrina e sottolineatura delle
sue molteplici incongruenze. Riaffermazione della
opinio:
autonomia privata.
CAPITOLO SECONDO
FORME VOLONTARIE ED INVALIDITÀ NEGOZIALE
5.
tico: necessità di analizzare funditus
gali e forme volontarie. La forma volontaria ad substantiam
ed il principio di libertà delle forme. Distinzione tra il pro¬
blema giuridico dell accordo ed il problema giuridico della
forma. Conclusione: l assenza della forma legale ad substan¬
tiam non esclude la configurabilità di un accordo eventual¬
mente raggiunto in altro modo.
6.
scrizioni di forma ai soli fini del giudizio di validità e sua
assoluta insufficienza ad altri fini: conseguente necessità di
un approccio di tipo teleologico-assiologico allo studio della
forma solenne.
7.
l adozione del metodo teleologia) consente di rilevare fa-
SOMMARIO
cilmente alcune vistose differenze tra la forma legale (che na¬
sce da un eterocomando e tutela interessi generali) e la forma
volontaria (che nasce da un autocomando ed è al servizio di
interessi meramente particolari). Necessità di passare all e¬
same della compatibilita sistematica delle tesi che, ponendo
sullo stesso piano forma legale e forma volontaria, attribui¬
scono all autonomia privata il potere di fissare cause di in¬
validità.
8.
zione come trattamento giuridico da applicare al contratto
informe ; stridente contrasto tra gli interessi particolari sot¬
tesi al patto sulla forma e fondamento della nullità, che pre¬
sidia interessi generali.
9.
cente legislazione speciale, che dispone nullità relative di
protezione a tutela di interessi (apparentemente) privati. Di¬
mostrazione del rilievo pur sempre generale di tali inte¬
ressi. Conseguente insanabilità del negozio anche nelle ipo¬
tesi di nullità relativa ed imprescrittibilità ed irrinunziabilità
dell azione di nullità.
10.
rali ) tutelati dalla nullità (anche relativa) rispetto agli inte¬
ressi ( particolari ) sottesi alla forma volontaria:
sempre indisponibili, quindi intangibili dall autonomia pri¬
vata,
11.
neità degli interessi tutelati da quest ultima, almeno preven¬
tivamente indisponibili
lati dalla prima, che sono affatto disponibili.
12.
sfera d incidenza della invalidità negoziale: se essa è una tec¬
nica di controllo dell autonomia privata, è evidente che que¬
st ultima non può controllare la sanzione che dovrebbe...con¬
trollarla.
13.
vata, di disporre cause di invalidità: quest ultima consiste in
un giudizio di riprovazione che l ordinamento opera su¬
gli atti negoziali e presuppone, quindi, l esistenza di un
472
porto dialettico tra ordinamento ed autonomia privata, che
manca nelle ipotesi di formalismo volontario.
14„
cessità di non lasciarsi fuorviare dall equivoca ed inattendi¬
bile lettera dell art.
15.
che si situi al di fuori della sfera d incidenza dell invalidità
negoziale, al problema costruttivo che il formalismo vo¬
lontario pone.
CAPITOLO TERZO
LA FORMA DELL ACCETTAZIONE
STABILITA DAL PROPONENTE
(ART. 1326, 4°
16.
(adombrata dall alt.
invalidità-patologia) assolta dalla forma volontaria a partire
dall indicazione proveniente dall ari.
gressione propedeutica alla migliore esegesi di tale norma:
interessi a rilevanza «attuosa» ed interessi a rilevanza «pro¬
grammatica»; comportamenti «attuosi» ed atti «programma¬
tici»; il negozio giuridico (contratto) come atto «program¬
matico» e come risultante di comportamenti «significanti»
(dichiarazioni e manifestazioni).
17.
fattispecie contrattuale come necessario presupposto logico-
giuridico per la produzione degli effetti; emersione del con¬
cetto di procedimento di formazione del contratto; pluralità
dei procedimenti formativi, non riducibili al solo accordo,
inteso come incontro di proposta ed accettazione.
portamenti significanti (dichiarazioni e manifestazioni), in cui
il contratto si risolve, come appartenenti ad una realtà bi¬
fronte , al contempo materiale ed ideale.
cedimento e di fattispecie a formazione successiva: loro au¬
tonomia logica, attenendo il primo all aspetto dinamico del
farsi del contratto ed il secondo all aspetto statico della
fattispecie già compiuta. Conseguente emersione di un au¬
tonomo interesse aiì an del contratto, che vive esclusivamente
SOMMARIO
nella fase del procedimento, distinto e diverso dagli interessi
che sarà diretto a soddisfare il contratto già concluso.
18.
mento»: gli interessi (qui convenzionalmente definiti finali )
che il contratto dovrà (regolare e) soddisfare si specificano e
precisano, divenendo giuridicamente rilevanti, soltanto con
la cristallizzazione della fattispecie contrattuale. Immediata
attualità, di contro, dell autonomo interesse al se del con¬
tratto, ogni volta che si avvia (e per il solo fatto che si sia
avviato) il procedimento formativo del contratto. L interesse
al se del contratto come interesse alla convenienza del¬
l operazione negoziale e, quindi, alla libera scelta del se con¬
trarre
del procedimento formativo del contratto. Saldatura tra in¬
teresse al se ed interessi finali . Conformità contenuti¬
stica tra proposta ed accettazione: sua apprezzabilità non
già sul piano empirico della realtà materiale, bensì in via
d interpretazione.
19.
nali ) che possono incidere sulla convenienza dell affare e,
quindi, sul se del contratto. Inerenza di tali interessi non
già al contenuto del contratto, sibbene all esteriore modo
di essere
della proposta e dell accettazione. Normale mancanza di au¬
tonomia dell interesse al come rispetto agli interessi fi¬
nali . L interesse al dove come normalmente strumentale
rispetto agli interessi finali , in quanto mero presupposto
logico dell accordo. Confluenza dell interesse al quando
nell interesse al se del contratto su un piano di totale au¬
tonomia rispetto agli interessi finali : delineazione del con¬
cetto di congruenza cronologica tra proposta ed accettazione.
20.
neità dell accettazione priva della forma richiesta dal propo¬
nente a determinare, di per sé sola, il perfezionamento del
contratto. La funzione della clausola della proposta di cui
alla citata norma è di fare dipendere il se del contratto da
un autonomo piano di interessi
dove dell accettazione
474
finali sia rispetto agli interessi collegati al quando . Esem¬
plificazione dei possibili interessi collegati al come
dove
conformi alla proposta anche dal punto di vista dei profili
della forma e del luogo.
21.
senso si risolve nella perfetta conformità
proposta, non solo dal punto di vista del contenuto, ma an¬
che del tempo, del luogo e della forma. Apprezzabilità della
conformità contenutistica soltanto in via interpretativa ed ap¬
prezzabilità della conformità relativa agli altri profili sul piano
materiale dell esteriore modo di essere della proposta e
ľaccettazione,
canti. Conseguente spiegazione del perché le clausole della
proposta che regolano tempo, forma e luogo
zione
22.
tica delle contrarie opinioni espresse da una recente dottrina.
CAPITOLO QUARTO
LE FORME «CONVENZIONALI»
(ART. 1352
Sezione prima
LA FUNZIONE «COSTITUTIVA»
23.
del patto sulla forma ipotizzando la sua idoneità ad incidere
sull effettiva conclusione del futuro contratto. Esame e cri¬
tica di alcune opinioni, sostenute da una parte della moderna
dottrina, le quali, pur intuendo la necessità di tale linea co¬
struttiva, non riescono a portarla a coerente conseguenza, fi¬
nendo per concepire il patto sulla forma come negozio di¬
retto a togliere il valore di fattispecie al futuro contratto (pur
effettivamente) concluso senza la forma precedentemente con¬
venuta, rendendolo irrilevante.
24.
struttivo a partire dall intuizione, avuta da una parte della
dottrina anteriore al codice del
sommario
forma come quid che impedisce la formazione dell accordo
contrattuale. Esame critico delle opinioni espresse da quella
dottrina: insufficienze costruttive e profili di perplessità, che
non consentono di sviluppare adeguatamente la predetta esatta
intuizione.
25.
dro normativo introdotto dal codice del
quel) l intuizione secondo cui le dichiarazioni prive della
forma precedentemente convenuta non vincolano le parti per¬
ché non impegnative. Raffronto tra gli artt.
e
zione.
26.
le trattative e la clausola del contratto principale che regola
la forma di successivi negozi (bilaterali e/o unilaterali) di se¬
condo grado. Analisi della prima ipotesi. Le dichiarazioni
contrattuali come dichiarazioni che manifestano l intenzione
del loro autore di volersi vincolare giuridicamente
obiigandi
Conseguente definizione dell accordo contrattuale come con¬
cordanza di decisioni delle parti. Affermazione della possi¬
bilità di dare vita all accordo contrattuale anche attraverso
modi diversi
qualificabili come proposta ed accettazione. Conclusione del
contratto e trattative.
27.
tra accordi (intese) parziali ed accordo contrattuale: critica
del criterio basato sulla ricorrenza
nimo ed accoglimento del criterio basato sull assenza
presenza deftanimus contrahendi. Il ed. punto riservato come
riserva sulla sussistenza della volontà di obbligarsi. L intesa
cui accede un punto riservato come intesa meramente prov¬
visoria, cioè non vincolante.
28.
oggetto un testo (almeno astrattamente) espressivo di un re¬
golamento negoziale abbia condotto alla nascita del contratto
о
guente utilità di un espressa riserva come oggettivo indice
476
esteriore idoneo a manifestare la non impegnatività, in con¬
creto, di una dichiarazione apparentemente contrattuale. Ne¬
cessità di svincolare il concetto di riserva da ogni necessario
aggancio al contenuto contrattuale: riserva non è soltanto il
punto riservato, ma anche qualsiasi espresso avviso pro¬
veniente dal dichiarante, col quale si chiarisce che l accordo
già raggiunto,
pienamente completo quanto al contenuto, non è vincolante.
29.
riserva bilaterale , ossia proveniente da entrambe le parti in
trattativa, circa la non vincolatività delle intese (già raggiunte
о
seguente affermazione della natura non negoziale di tale patto.
Inidoneità
visione, tutte le possibili ipotesi di forma volontaria costitu¬
tiva: piena ammissibilità
—
anche bilaterale, ma autonoma .
30.
mento ad interessi collegati alla funzione costituiva: rinvio.
Utilità diretta ed utilità indiretta della forma volontaria.
Riaffermazione della diversa sfera d azione della clausola di
cui al comma
(nonché delle altre possibili varianti di elezione di una
forma volontaria costitutiva).
31.
substantiam) e forme volontarie (costitutive): la mancanza
delle prime comporta, di per sé, solo la nullità (e non l ine¬
sistenza) del contratto concluso
dentia; il difetto delle seconde determina, invece, sia nell i¬
potesi del comma
il mancato perfezionamento della fattispecie contrattuale, cioè
la sua inesistenza. Digressione sulla
all ammissibilità logico-dogmatica della distinzione tra nul¬
lità ed inesistenza: esposizione sintetica delle differenti tesi.
32.
stenza, se adeguatamente intesa. Individuazione del minimum
in presenza del quale è possibile parlare di contratto
sommario
(come, poi, questo voglia essere considerato) ed in mancanza.
del quale deve dirsi che nessun contratto, neppure nullo, esi¬
ste. Individuazione di questo minimum nel raggiungimento
dell accordo, e ciò in ogni caso, quale che sia, cioè, l opzione
teorica di fondo in ordine alla ricostruzione dogmatica della
nullità.
33.
damente letterale del
comma
ferma della fondatezza dell affermata diversa conseguenza di¬
scendente, rispettivamente, dalla mancanza di una forma le¬
gale (nullità)
stenza).
34.
qui conseguiti all altra ipotesi precedentemente individuata
come possibile àmbito applicativo delle forme convenzionali
(clausola del contratto principale che regola la forma di suc¬
cessivi negozi modificativi od estintivi).
Sezione seconda
PROFILI DI DISCIPLINA
35.
Esposizione della corrente esegesi dell art.
costruisce tale disposizione come norma speciale d interpre-
tazione oggettiva, vòlta a risolvere il dubbio nascente dal¬
l impossibilità di chiarire l effettiva volontà delle parti circa
la funzione (costitutiva
La forma richiesta dall art.
conseguente ammissibilità, secondo la dottrina dominante, di
patti orali sulla forma. Conferma della fondatezza di tale so¬
luzione,
proposta.
36.
forma, discendente dall effettiva conclusione informale del
successivo contratto. Utilità metodologica di affrontare, in
prima approssimazione, tale problema come mutuo dissenso
di un negozio bilaterale (quale sarebbe, secondo la comune
opinione, il patto sulla forma). Revoca tacita del patto sulla
478
forma e forma del negozio risolutorio di atto formale: ana¬
lisi delle diverse tesi. Conclusione: anche a voler considerare
il patto sulla forma come negozio bilaterale, il negozio riso¬
lutorio dello stesso non dovrebbe necessariamente rivestire
la forma scritta.
37.
precedente patto, richiesto, da una parte della dottrina, per
l ammissibilità della revoca tacita di quest ultimo. Critica:
successione di negozi incompatibili e ed. criterio cronolo¬
gico; irrilevanza di ogni consapevolezza soggettiva. Con¬
ferma dell impossibilità di considerare il patto sulla forma
come negozio. Conseguente ammissibilità della ed. revoca
tacita.
38.
del contratto in una forma diversa da quella precedentemente
convenuta. Necessità di fornire la prova specifica della ri¬
nuncia alla riserva sottesa al patto. Minore efficacia chiarifi-
catrice del patto sulla forma apposto ad un contratto di du¬
rata rispetto al patto posto in essere durante le trattative.
Possibile utilità di una presunzione legale capace di superare
ogni dubbio.
39.
l esclusione della prova testimoniale, nell ipotesi di patto ri¬
chiedente la forma scritta. Dimostrazione della necessaria pre¬
senza di questo interesse laddove sia richiesta come forma
volontaria costitutiva la scrittura.
40.
del patto sulla forma con riferimento all individuato interesse
all esclusione della prova testimoniale. Ipotesi costruttiva: du¬
plice natura del patto richiedente la forma scritta: di riserva
bilaterale e di negozio ex
tro
41.
42.
patto richiedente la forma scritta.
43.
durante autonomia, sotto il profilo teorico e (almeno par¬
zialmente) pratico-operativo, tra le due coesistenti funzioni,
sommario
costitutiva e probatoria, facenti capo alla forma scritta ri¬
chiesta mediante patto.
44.
tesi e nostra opinione.
45.
cessivi negozi unilaterali di secondo grado. Forma della di¬
chiarazione e forma della comunicazione.
CONCLUSIONI
|
adam_txt |
SOMMARIO
CAPITOLO PRIMO
IMPOSTAZIONE DEL PROBLEMA
Sezione prima
I
1.
del tema in esame. La forma scritta nell'esperienza giuridica
romana. La celebre C.
forme volontarie come forme legali liberamente scelte. Fun¬
zione costitutiva e funzione probatoria del patto sulla forma:
la dottrina medievale ed
interpretativa della troppo rigida lettera della costituzione
giustinianea. La lenta ma sicura emersione del formalismo
volontario come espressione dell'autonomia privata.
2.
vile del
mazione della loro ammissibilità in ossequio al principio di
autonomia privata e divaricazione sull'effettiva configurazione
dogmatica da assegnare alle forme volontarie in funzione co¬
stitutiva. Il contrasto di opinioni circa il valore costitutivo
probatorio da attribuire, nel dubbio, alla forma convenuta.
Sezione seconda
LE FORME VOLONTARIE COME ESPRESSIONE DELLA AU¬
TONOMIA PRIVATA
3. Art. 1326,
teorica che le due disposizioni citate offrono all'interprete
nel costruire la forma volontaria
470
tura della fattispecie contrattuale (allo stesso modo della forma
legale) o, piuttosto, come quid che rileva ai fini del rag¬
giungimento dell'accordo. Necessità di concentrare l'analisi
innanzitutto sull'alt.
d'ordine sistematico-dogmatico che tale norma solleva, sem¬
brando essa disporre l'invalidità del successivo contratto
"informe" e, così, attribuire all'autonomia privata il potere
d'incidere sulla struttura della fattispecie contrattuale. Con¬
seguenti dubbi e necessità di un immediato approfondimento
del cennato problema, pregiudiziale rispetto alla soluzione di
tutte le possibili questioni d'ordine pratico-applicativo.
4.
munis opinio,
mia privata ed espressive di un potere di costruzione della
fattispecie delegato ai privati, in via di eccezione, dal legisla¬
tore. Critica: assoluta inconfigurabilità del concetto di «de¬
lega» propugnato dall'avversata dottrina e sottolineatura delle
sue molteplici incongruenze. Riaffermazione della
opinio:
autonomia privata.
CAPITOLO SECONDO
FORME VOLONTARIE ED INVALIDITÀ NEGOZIALE
5.
tico: necessità di analizzare funditus
gali e forme volontarie. La forma volontaria ad substantiam
ed il principio di libertà delle forme. Distinzione tra il pro¬
blema giuridico dell'accordo ed il problema giuridico della
forma. Conclusione: l'assenza della forma legale ad substan¬
tiam non esclude la configurabilità di un accordo eventual¬
mente raggiunto in altro modo.
6.
scrizioni di forma ai soli fini del giudizio di validità e sua
assoluta insufficienza ad altri fini: conseguente necessità di
un approccio di tipo teleologico-assiologico allo studio della
forma solenne.
7.
l'adozione del metodo "teleologia)" consente di rilevare fa-
SOMMARIO
cilmente alcune vistose differenze tra la forma legale (che na¬
sce da un eterocomando e tutela interessi generali) e la forma
volontaria (che nasce da un autocomando ed è al servizio di
interessi meramente particolari). Necessità di passare all'e¬
same della compatibilita sistematica delle tesi che, ponendo
sullo stesso piano forma legale e forma volontaria, attribui¬
scono all'autonomia privata il potere di fissare cause di in¬
validità.
8.
zione" come trattamento giuridico da applicare al contratto
"informe"; stridente contrasto tra gli interessi particolari sot¬
tesi al patto sulla forma e fondamento della nullità, che pre¬
sidia interessi generali.
9.
cente legislazione speciale, che dispone nullità relative "di
protezione" a tutela di interessi (apparentemente) privati. Di¬
mostrazione del rilievo pur sempre "generale" di tali inte¬
ressi. Conseguente insanabilità del negozio anche nelle ipo¬
tesi di nullità relativa ed imprescrittibilità ed irrinunziabilità
dell'azione di nullità.
10.
rali") tutelati dalla nullità (anche relativa) rispetto agli inte¬
ressi ("particolari") sottesi alla forma volontaria:
sempre indisponibili, quindi intangibili dall'autonomia pri¬
vata,
11.
neità degli interessi tutelati da quest'ultima, almeno preven¬
tivamente indisponibili
lati dalla prima, che sono affatto disponibili.
12.
sfera d'incidenza della invalidità negoziale: se essa è una tec¬
nica di controllo dell'autonomia privata, è evidente che que¬
st'ultima non può controllare la sanzione che dovrebbe.con¬
trollarla.
13.
vata, di disporre cause di invalidità: quest'ultima consiste in
un giudizio di "riprovazione" che l'ordinamento opera su¬
gli atti negoziali e presuppone, quindi, l'esistenza di un
472
porto dialettico tra ordinamento ed autonomia privata, che
manca nelle ipotesi di formalismo volontario.
14„
cessità di non lasciarsi fuorviare dall'equivoca ed inattendi¬
bile lettera dell'art.
15.
che si situi al di fuori della sfera d'incidenza dell'invalidità
negoziale, al "problema" costruttivo che il formalismo vo¬
lontario pone.
CAPITOLO TERZO
LA FORMA DELL'ACCETTAZIONE
STABILITA DAL PROPONENTE
(ART. 1326, 4°
16.
(adombrata dall'alt.
invalidità-patologia) assolta dalla forma volontaria a partire
dall'indicazione proveniente dall'ari.
gressione propedeutica alla migliore esegesi di tale norma:
interessi a rilevanza «attuosa» ed interessi a rilevanza «pro¬
grammatica»; comportamenti «attuosi» ed atti «programma¬
tici»; il negozio giuridico (contratto) come atto «program¬
matico» e come risultante di comportamenti «significanti»
(dichiarazioni e manifestazioni).
17.
fattispecie contrattuale come necessario presupposto logico-
giuridico per la produzione degli effetti; emersione del con¬
cetto di procedimento di formazione del contratto; pluralità
dei procedimenti formativi, non riducibili al solo accordo,
inteso come "incontro" di proposta ed accettazione.
portamenti significanti (dichiarazioni e manifestazioni), in cui
il contratto si risolve, come appartenenti ad una realtà "bi¬
fronte", al contempo materiale ed ideale.
cedimento e di fattispecie a formazione successiva: loro au¬
tonomia logica, attenendo il primo all'aspetto "dinamico" del
farsi del contratto ed il secondo all'aspetto "statico" della
fattispecie già compiuta. Conseguente emersione di un au¬
tonomo interesse aiì'an del contratto, che vive esclusivamente
SOMMARIO
nella fase del procedimento, distinto e diverso dagli interessi
che sarà diretto a soddisfare il contratto già concluso.
18.
mento»: gli interessi (qui convenzionalmente definiti "finali")
che il contratto dovrà (regolare e) soddisfare si specificano e
precisano, divenendo giuridicamente rilevanti, soltanto con
la "cristallizzazione" della fattispecie contrattuale. Immediata
attualità, di contro, dell'autonomo interesse al "se" del con¬
tratto, ogni volta che si avvia (e per il solo fatto che si sia
avviato) il procedimento formativo del contratto. L'interesse
al "se" del contratto come interesse alla "convenienza" del¬
l'operazione negoziale e, quindi, alla libera scelta del se con¬
trarre
del procedimento formativo del contratto. Saldatura tra in¬
teresse al "se" ed interessi "finali". Conformità "contenuti¬
stica" tra proposta ed accettazione: sua apprezzabilità non
già sul piano "empirico" della realtà materiale, bensì in via
d'interpretazione.
19.
nali") che possono incidere sulla convenienza dell'affare e,
quindi, sul "se" del contratto. Inerenza di tali interessi non
già al "contenuto" del contratto, sibbene all'esteriore modo
di essere
della proposta e dell'accettazione. Normale mancanza di au¬
tonomia dell'interesse al "come" rispetto agli interessi "fi¬
nali". L'interesse al "dove" come normalmente strumentale
rispetto agli interessi "finali", in quanto mero presupposto
logico dell'accordo. Confluenza dell'interesse al "quando"
nell'interesse al "se" del contratto su un piano di totale au¬
tonomia rispetto agli interessi "finali": delineazione del con¬
cetto di congruenza cronologica tra proposta ed accettazione.
20.
neità dell'accettazione priva della forma richiesta dal propo¬
nente a determinare, di per sé sola, il perfezionamento del
contratto. La funzione della clausola della proposta di cui
alla citata norma è di fare dipendere il "se" del contratto da
un autonomo piano di interessi
"dove" dell'accettazione
474
"finali" sia rispetto agli interessi collegati al "quando". Esem¬
plificazione dei possibili interessi collegati al "come"
"dove"
conformi alla proposta anche dal punto di vista dei profili
della forma e del luogo.
21.
senso si risolve nella perfetta conformità
proposta, non solo dal punto di vista del contenuto, ma an¬
che del tempo, del luogo e della forma. Apprezzabilità della
conformità contenutistica soltanto in via interpretativa ed ap¬
prezzabilità della conformità relativa agli altri profili sul piano
materiale dell'esteriore modo di essere della proposta e
ľaccettazione,
canti. Conseguente spiegazione del perché le clausole della
proposta che regolano tempo, forma e luogo
zione
22.
tica delle contrarie opinioni espresse da una recente dottrina.
CAPITOLO QUARTO
LE FORME «CONVENZIONALI»
(ART. 1352
Sezione prima
LA FUNZIONE «COSTITUTIVA»
23.
del patto sulla forma ipotizzando la sua idoneità ad incidere
sull'effettiva conclusione del futuro contratto. Esame e cri¬
tica di alcune opinioni, sostenute da una parte della moderna
dottrina, le quali, pur intuendo la necessità di tale linea co¬
struttiva, non riescono a portarla a coerente conseguenza, fi¬
nendo per concepire il patto sulla forma come negozio di¬
retto a togliere il valore di fattispecie al futuro contratto (pur
effettivamente) concluso senza la forma precedentemente con¬
venuta, rendendolo irrilevante.
24.
struttivo a partire dall'intuizione, avuta da una parte della
dottrina anteriore al codice del
sommario
forma come quid che impedisce la formazione dell'accordo
contrattuale. Esame critico delle opinioni espresse da quella
dottrina: insufficienze costruttive e profili di perplessità, che
non consentono di sviluppare adeguatamente la predetta esatta
intuizione.
25.
dro normativo introdotto dal codice del
quel) l'intuizione secondo cui le dichiarazioni prive della
forma precedentemente convenuta non vincolano le parti per¬
ché non impegnative. Raffronto tra gli artt.
e
zione.
26.
le trattative e la clausola del contratto principale che regola
la forma di successivi negozi (bilaterali e/o unilaterali) di se¬
condo grado. Analisi della prima ipotesi. Le dichiarazioni
contrattuali come dichiarazioni che manifestano l'intenzione
del loro autore di volersi vincolare giuridicamente
obiigandi
Conseguente definizione dell'accordo contrattuale come con¬
cordanza di decisioni delle parti. Affermazione della possi¬
bilità di dare vita all'accordo contrattuale anche attraverso
modi diversi
qualificabili come proposta ed accettazione. Conclusione del
contratto e trattative.
27.
tra accordi (intese) "parziali" ed accordo contrattuale: critica
del criterio basato sulla ricorrenza
nimo" ed accoglimento del criterio basato sull'assenza
presenza deftanimus contrahendi. Il ed. punto riservato come
riserva sulla sussistenza della volontà di obbligarsi. L'intesa
cui accede un punto riservato come intesa meramente prov¬
visoria, cioè non vincolante.
28.
oggetto un testo (almeno astrattamente) espressivo di un re¬
golamento negoziale abbia condotto alla nascita del contratto
о
guente utilità di un'espressa riserva come oggettivo indice
476
esteriore idoneo a manifestare la non impegnatività, in con¬
creto, di una dichiarazione apparentemente contrattuale. Ne¬
cessità di svincolare il concetto di riserva da ogni necessario
aggancio al contenuto contrattuale: riserva non è soltanto il
punto riservato, ma anche qualsiasi espresso "avviso" pro¬
veniente dal dichiarante, col quale si chiarisce che l'accordo
già raggiunto,
pienamente completo quanto al contenuto, non è vincolante.
29.
riserva "bilaterale", ossia proveniente da entrambe le parti in
trattativa, circa la non vincolatività delle intese (già raggiunte
о
seguente affermazione della natura non negoziale di tale patto.
Inidoneità
visione, tutte le possibili ipotesi di forma volontaria costitu¬
tiva: piena ammissibilità
—
anche bilaterale, ma "autonoma".
30.
mento ad interessi collegati alla funzione costituiva: rinvio.
Utilità "diretta" ed utilità "indiretta" della forma volontaria.
Riaffermazione della diversa sfera d'azione della clausola di
cui al comma
(nonché delle altre possibili "varianti" di elezione di una
forma volontaria costitutiva).
31.
substantiam) e forme volontarie (costitutive): la mancanza
delle prime comporta, di per sé, solo la nullità (e non l'ine¬
sistenza) del contratto concluso
dentia; il difetto delle seconde determina, invece, sia nell'i¬
potesi del comma
il mancato perfezionamento della fattispecie contrattuale, cioè
la sua inesistenza. Digressione sulla
all'ammissibilità logico-dogmatica della distinzione tra nul¬
lità ed inesistenza: esposizione sintetica delle differenti tesi.
32.
stenza, se adeguatamente intesa. Individuazione del minimum
in presenza del quale è possibile parlare di contratto
sommario
(come, poi, questo voglia essere considerato) ed in mancanza.
del quale deve dirsi che nessun contratto, neppure nullo, esi¬
ste. Individuazione di questo minimum nel raggiungimento
dell'accordo, e ciò in ogni caso, quale che sia, cioè, l'opzione
teorica di fondo in ordine alla ricostruzione dogmatica della
nullità.
33.
damente letterale del
comma
ferma della fondatezza dell'affermata diversa conseguenza di¬
scendente, rispettivamente, dalla mancanza di una forma le¬
gale (nullità)
stenza).
34.
qui conseguiti all'altra ipotesi precedentemente individuata
come possibile àmbito applicativo delle forme convenzionali
(clausola del contratto principale che regola la forma di suc¬
cessivi negozi modificativi od estintivi).
Sezione seconda
PROFILI DI DISCIPLINA
35.
Esposizione della corrente esegesi dell'art.
costruisce tale disposizione come norma speciale d'interpre-
tazione oggettiva, vòlta a risolvere il dubbio nascente dal¬
l'impossibilità di chiarire l'effettiva volontà delle parti circa
la funzione (costitutiva
La forma richiesta dall'art.
conseguente ammissibilità, secondo la dottrina dominante, di
patti orali sulla forma. Conferma della fondatezza di tale so¬
luzione,
proposta.
36.
forma, discendente dall'effettiva conclusione informale del
successivo contratto. Utilità metodologica di affrontare, in
prima approssimazione, tale problema come mutuo dissenso
di un negozio bilaterale (quale sarebbe, secondo la comune
opinione, il patto sulla forma). Revoca tacita del patto sulla
478
forma e forma del negozio risolutorio di atto formale: ana¬
lisi delle diverse tesi. Conclusione: anche a voler considerare
il patto sulla forma come negozio bilaterale, il negozio riso¬
lutorio dello stesso non dovrebbe necessariamente rivestire
la forma scritta.
37.
precedente patto, richiesto, da una parte della dottrina, per
l'ammissibilità della revoca tacita di quest'ultimo. Critica:
successione di negozi incompatibili e ed. criterio cronolo¬
gico; irrilevanza di ogni consapevolezza soggettiva. Con¬
ferma dell'impossibilità di considerare il patto sulla forma
come negozio. Conseguente ammissibilità della ed. revoca
tacita.
38.
del contratto in una forma diversa da quella precedentemente
convenuta. Necessità di fornire la prova specifica della ri¬
nuncia alla riserva sottesa al patto. Minore efficacia chiarifi-
catrice del patto sulla forma apposto ad un contratto di du¬
rata rispetto al patto posto in essere durante le trattative.
Possibile utilità di una presunzione legale capace di superare
ogni dubbio.
39.
l'esclusione della prova testimoniale, nell'ipotesi di patto ri¬
chiedente la forma scritta. Dimostrazione della necessaria pre¬
senza di questo interesse laddove sia richiesta come forma
volontaria costitutiva la scrittura.
40.
del patto sulla forma con riferimento all'individuato interesse
all'esclusione della prova testimoniale. Ipotesi costruttiva: du¬
plice natura del patto richiedente la forma scritta: di riserva
bilaterale e di negozio ex
tro
41.
42.
patto richiedente la forma scritta.
43.
durante autonomia, sotto il profilo teorico e (almeno par¬
zialmente) pratico-operativo, tra le due coesistenti funzioni,
sommario
costitutiva e probatoria, facenti capo alla forma scritta ri¬
chiesta mediante patto.
44.
tesi e nostra opinione.
45.
cessivi negozi unilaterali di secondo grado. Forma della di¬
chiarazione e forma della comunicazione.
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